Organo di controllo obbligatorio
Nelle srl basta il sindaco unico
Sembra essere questa la soluzione imposta dal Tribunale di Milano alle srl inadempimenti
Nelle srl la nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) o del revisore legale sulla base dei nuovi parametri dimensionali (art. 2477 comma 2 lett. c) c.c. sarebbe dovuta avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, sulla base dei dati emergenti dai bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022..
Molte srl, tuttavia, non hanno rispettato tale termine andando incontro all’applicazione del quinto comma dell’art. 2477 c.c., ai sensi del quale, “se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.
Da diversi mesi, allora, i Conservatori dei Registri delle imprese hanno iniziato ad attivarsi.
Il Conservatore del Registro delle imprese di Milano, in particolare, sta inviando un avviso in cui, senza nulla precisare in merito a eventuali indicazioni statutarie, afferma che, in mancanza di nomina da parte dell’assemblea, “il Tribunale nominerà d’ufficio l’organo di controllo nella persona di un sindaco unico, il quale provvederà a comunicare senza indugio la propria nomina affinché” venga richiesta l’iscrizione ex art. 2400 comma 3 c.c.
Inoltre si segala che senza la nomina dell’organo di controllo, bilancio di srl non depositabile
Intervento del Conservatore del Registro delle imprese di Firenze nella comunicazione alle società inadempienti
Lo Studio è a disposizione per la gestione di questa incombenza previa verifica se l'impresa presenta idonee caratteristiche
Dott. Antonio Clò
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